Il quesito di R. L.:

Ho una domanda che mi è sorta in sede di compilazione dell’Unico 2011 Mini. Al rigo RP23 dell’Unico Mini 2011 è possibile porre in deduzione dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali. Negli anni passati attribuivo a questa voce quanto versavo all’Inpgi 2, quindi il mio 10% sommato alla quota che mi pagava il committente del 2%.

Da quando il sistema è cambiato, cioè dal 2009, accade che il pagamento all’Inpgi 2 viene fatto integralmente del committente e l’inpgi 2 non rilascia più la certificazione dei versamenti. La domanda è la seguente: il reddito indicato nel Cud 2011 (rilasciato dal committente) tiene già conto del pagamento (cioè della deduzione) per i contributi previdenziali ed assistenziali e quindi nell’Unico 2011 Mini al rigo RP 23 non va indicato nulla oppure tali contributi previdenziali vanno esplicitati al rigo RP23 poichè il Cud conteggia solo gli aspetti fiscali e non anche quelli previdenziali?

Grazie per eventuale risposta, saluti da Novara.

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La risposta di Massimo Marciano:

Caro collega,

nel Cud vengono riportati anche i contributi previdenziali versati e le deduzioni cui si ha diritto. Per quanto riguarda, però, il modo di riportare correttamente il tutto nel modello Unico e i righi di riferimento, si tratta di una informazione fiscale e non previdenziale, quindi le risposte giuste te le può dare un fiscalista o un commercialista. Purtroppo questo non è il mio campo.

Aggiungo un paio di osservazioni. La prima è relativa al cambiamento operato nel 2009 nel versamento dei contributi all’Inpgi 2. Ricordo che il cambiamento a cui ti riferisci riguarda solo le collaborazioni coordinate e continuative: per le forme di collaborazione libero-professionale è rimasta inalterata la normativa preesistente. Qualora co.co.co. e libera professione coesistano, per ognuna delle forme di lavoro imponibili e deduzioni vanno calcolati per la quota parte relativa.

Un’altra osservazione riguarda le deduzioni che hai operato negli anni scorsi. Mentre è corretto per il lavoratore dedurre il contributo del 10% all’Inpgi 2, perché si tratta di un contributo obbligatorio posto a carico del giornalista, non si può dedurre anche il contributo integrativo del 2%. Quest’ultimo, infatti, non è un contributo posto a carico del giornalista, ma da questi riscosso dal committente e versato all’Inpgi 2 per suo conto. Sarà il committente stesso, quindi, a poter dedurre dalla sua dichiarazione dei redditi tale contributo, posto a suo carico.

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